11 maggio 2013

TARES


Ci stiamo avvicinando alla scadenza della TARES. Anche se era stata ventilata una possibile proroga al 2014, sembra ormai certo che entro il 2013 ci ritroveremo a versare la tassa sui rifiuti con il nuovo conteggio che peserà ulteriormente sul bilancio familiare, già provato dall’IMU e dall’aumento dell’IVA. Proviamo così ad illustrarvi brevemente questo nuovo tributo.
Il D.L. 6.12.2011, n. 201 (cosiddetto “Decreto Monti”) al Tit. III, Capo II, art.14 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi,detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (nel caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo non è dovuto dall’effettivo detentore del locale es. persona in affitto, ma l’obbligato rimane il proprietario o soggetto equipollente.
La superficie  dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (si considerano quindi le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani TARSU). Non vengono considerate assoggettabili al tributo le centrali termiche, i locali inferiori a mt 1,50 di altezza, scale, e altre parti non abitabili e quindi non effettivamente calpestabili. 
L’obiettivo del nuovo tributo è la copertura integrale del costo del servizio.
La tariffa è commisurata alle qualità e quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta. Per costruire la tariffa si devono adottare i criteri matematici contenuti nel DPR 158/1999 allegato 1° e 2° (provvedimento tecnico di applicazione della TARES, conosciuto meglio come regolamento della Tariffa Ronchi).
La tariffa del nuovo tributo è costituita da 3 elementi:
Una QUOTA FISSA determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;
QUOTA VARIABILE rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
Una MAGGIORAZIONE detta quota servizi - pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Ai fini dell’applicazione del nuovo tributo il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento nel quale il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; l’individuazione delle categorie di attività che producono rifiuti speciali; i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Le riduzioni tariffarie, che il comune può prevedere, possono essere stabilite nella misura massima del 30%, nel caso di abitazioni con unico componente, abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, abitazioni di soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo.
Le agevolazioni si applicano sia alla quota rifiuti che alla quota servizi.
Per costruire la tariffa occorre raccogliere i dati del gestore del servizio, rivedere la distribuzione del gettito tra le varie categorie domestiche/ non domestiche, distribuire le utenze domestiche secondo la numerosità di ciascun nucleo familiare (ai fini del nuovo tributo ha rilevanza infatti anche il numero dei componenti del nucleo familiare), approvare il regolamento, il piano finanziario e finalmente approvare le tariffe nella speranza che la simulazione del gettito fatta in questa sede si avvicini a quanto verrà poi effettivamente introitato!
Una cosa sola è certa, alla fine di tutto l’entità del prelievo sarà maggiore della TARSU.

Nessun commento:

Posta un commento