Ormai è noto a tutti che con il 2012 l’ICI è stata messa in un cassetto e, già da ora, dobbiamo abituarci alla sua sostituta: l’Imposta Municipale Unica, meglio conosciuta come IMU.
Avendo percepito i malumori e le preoccupazioni che l’arrivo di questa nuova imposta ha prodotto tra la gente, e pur essendo il termine di pagamento ancora lontano (giugno per l’acconto - dicembre per il saldo) vogliamo cercare di sintetizzare e rendere più chiari i cambiamenti che avverranno, in attesa di conoscere le aliquote e le eventuali agevolazioni che saranno stabilite dall’Amministrazione Comunale.
L’imposta interesserà tutti i fabbricati (anche quelli rurali) compresa l’abitazione principale e sue pertinenze, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli; il calcolo dell’IMU è analogo a quello dell’ICI e si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali.
Alla base imponibile IMU, per trovare quanto effettivamente dovuto, dovremo applicare le aliquote: ridotta 0,4% (se trattasi di abitazioni principali e loro pertinenze) o 0,2% (per i fabbricati rurali ad uso strumentale), oppure ordinaria 0,76% (su tutti gli altri immobili).
Ai Comuni viene lasciata una possibilità di aumentare o diminuire la percentuale delle aliquote entro un margine stabilito.
Ad esempio: per un fabbricato categoria A (le nostre abitazioni) si dovrà prendere la rendita catastale dell’immobile, rivalutarla del 5% e moltiplicarla per 160. Avremo così trovato la base imponibile IMU sulla quale applicheremo l’aliquota di legge, in questo caso ridotta 0,4%.
Sull’imposta dovuta per le abitazioni principali è prevista una detrazione di 200 Euro; per il 2012 e per il 2013 è prevista un’ulteriore detrazione di 50 euro (fino ad un massimo di 400 euro) per ogni figlio convivente, anche se non a carico, di età non superiore ai 26 anni.
Con l’IMU scompare la fattispecie di “immobile concesso in uso gratuito a parente” (con l’ICI in molti regolamenti comunali veniva assimilato all’abitazione principale) e perciò un abitazione non principale in cui risiedono gratuitamente figli o genitori sarà considerata “seconda casa” e non potrà godere della detrazione prevista di 200 euro.
La detrazione e l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, si applicheranno invece anche a case assegnate a coniugi separati e, se deliberato dal Comune, alle abitazioni non locate di anziani residenti in case di cura.
Il Comune potrà inoltre “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio” aumentare l’ammontare della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta; ma in questo caso non potrà fissare per gli immobili a disposizione un’aliquota superiore a quella ordinaria.
Con quanto scritto abbiamo cercato di semplificare la norma generale per quanto sia di nostra conoscenza; per verificare il reale impatto del nuovo tributo dovremo attendere l’approvazione del Regolamento Comunale, avendo ciascuna amministrazione un discreto raggio di manovra nel decidere aliquote ed eventuali agevolazioni.
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